Ricorre frequentemente constatare che l’Amministrazione di Giovinazzo appella sentenze, cui risulta soccombente, tanto che abbiano a riguardare controversie di ordine amministrativo che pronunce dei tribunali ordinari sia di primo che di secondo grado. Indubbiamente alla base di tali decisioni a ricorrere fino alle Corti di ultima istanza ci sarebbero profili e ragioni attinenti a contrastanti interpretazioni legislative o ad asserita scarsa o incompleta valutazione giuridica della controversia da parte dell’organo giudicante e, perfino, motivazioni di ordine economico, allorquando la sentenza di condanna implica un consistente valore in termini indennità cui il Comune è condannato a pagare. Non di rado però si è pure registrata la determinazione ad appellare sentenze che comportano esborsi a carico del Comune che non presentano consistenze economiche di un certo rilievo e, per tali circostanze, non sempre si è avuto modo di evidenziare in via formale chiare causalità che possano aver orientato il governo cittadino a portare la vertenzialità fino all’ultimo grado di giudizio.
Mi ha particolarmente sorpreso l’ultimo di questi casi, appena sopra accennati, la cui decisione a portare la vertenza davanti al Consiglio di Stato, adottata di recente dalla Giunta con Delibera n.133/2026, ha come oggetto del contendere il pagamento o meno di oneri di urbanizzazione connessi alla presentazione della SCIA n.382/19 il cui importo in contesto è di poco più di 6.000 Euro.
La controparte in questa vertenza, il proprietario di un immobile residenziale, unifamiliare, in Zona B1 del pregresso PRGC, su via Molfetta, nel formalizzare il titolo edilizio con Segnalazione certificata SCIA, la n.382 del 2019, aveva richiesto all’Ufficio competente comunale (SUE) l’esonero dal pagamento dei rispettivi oneri di urbanizzazione e conseguente contributo sul costo dell’intervento da eseguirsi. Alla base di tale esonero, il richiedente documentava trattarsi di lavori da configurarsi come ristrutturazione e ampliamento della volumetria del sito abitativo in misura inferiore al 20%. Tanto era stato rappresentato dalla proprietà assicurando che l’opera di ristrutturazione abitativa, in base al quadro progettuale addotto, evidenziava, appunto, l’esenzione dei relativi oneri, in forza dell’art. 17, c.3 lett. b) e c) del D.P.R. n.380/2001 (T.U. Edilizia). In assenza di risposta da parte della Direzione comunale, il titolare dell’immobile si vide costretto a pagare gli oneri, di cui aveva chiesto di essere affrancato per disposizione di legge, quantificati in € 6.122,26, ed evitare così che si frapponessero impedimenti all’approntamento delle opere edilizie previste all’edificio di proprietà. Tuttavia non ha mancato di ricorrere al TAR per vedere riconosciuto il suo diritto all’esenzione del pagamento degli oneri richiesti dal Comune e, quindi, la restituzione di quanto indebitamente pagato.
A distanza di circa sei anni è, dunque, arrivata la sentenza del TAR n.711/2026, pubblicata il 19.06.2026, con cui, a seguito di un’articolata indagine circa l’elaborato tecnico prodotto dall’appellante ed una valutazione riguardo all’autentica natura dell’attività edilizia posta in essere dal proprietario dell’immobile, ha riconosciuto fondata la sua pretese ad essere esonerato dal pagamento degli oneri incamerati dal Comune. Il verdetto ha pure condannato il Comune alla restituzione della somma pagata di € 6.122,26, oltre al pagamento degli interessi e delle spese giudiziarie.
Sta di fatto che appena si è dato corso all’esecuzione di detta sentenza e al pagamento di quanto dovuto nei confronti della controparte con la D.C. n. 40 del 24 luglio scorso, il Sindaco ha investito della questione la Giunta il 30 luglio successivo e, con apposita Delibera, la n. 133/2026, ha disposto il ricorso in appello di detta sentenza del TAR, affidando ad un nuovo avvocato il patrocinio del Comune. Per questo nuovo patrocinio è stato altresì determinato il compenso in anticipo in parcella di circa 4.550,00. Nonostante la completa e approfondita esplicitazione giudiziaria che si coglie nel testo della sentenza del TAR i decisori politici hanno inteso che sulla vertenza non si debba mettere fine se non a seguito di una decisione del Consiglio di Stato. Naturalmente ci vorrà qualche altro anno perché si arrivi al termine con il pronunciamento della corte di Palazzo Spada e il tutto per una vertenza che si compendia in una questione di pagamento di oneri edilizi di poco più di 6.000 Euro.
Cosa c’è dietro questa decisione a portare avanti la vertenza se le spese legali e giudiziarie a carico del bilancio comunale superano di gran lungo il valore oggetto della causa stessa?
Non sussistono forse profili di opportunità che ne consigliano la definizione, essendo intervenuto, a distanza di anni, un giudizio di primo grado, considerate le ulteriori spese legali cui si va incontro?
Giuseppe Maldarella








