L’immagine che qui pongo all’attenzione è particolarmente emblematica perché è l’indicatore, alquanto evidente, della scarsa attenzione che si ha per l’ambito cittadino in cui tutti ci si vive. Viene rappresentata la pavimentazione esterna del nuovo parcheggio di via Fossato, montata da qualche mese, e costituita da mattoncini di cemento autobloccanti, nei cui giunti si è già accumulata una ingente quantità di mozziconi di sigarette dispersi impunemente.
Al limite, credo, si possa dire che è una foto normalissima, perché per ogni strada e piazza di Giovinazzo è possibile riprendere qualcosa del genere; copiosi scarti di sigarette ai margini dei marciapiedi o di cordoli di aiuole spartitraffico, nelle buche degli alberi e lungo i vasi arredo dei tanti dehors.
Che non si dica che non sia un comportamento automatico di ogni fumatore, stante l’abitudine generalizzata che dopo l’ultima boccata, ci si liberi della cicca, ancora fumante, gettandola via a terra. Non mi è dato notare qualcuno che, dopo aver spenta accuratamente la sigaretta, si preoccupi di depositarne il residuo in un contenitore di rifiuti di strada, magari, poco distante dal punto in cui si trova, o meglio, ancora, in un posacenere personale che porta sempre con sé, essendo un fumatore.
E, di fatti, è convinzione di tutti, anche dei non fumatori, che, dopo tutto, si tratta solo di qualche mozzicone!
Nient’affatto.
La quantità enorme di cicche che vengono abbandonate per strada non solo crea sporcizia e spazzatura, difficile da eliminare, non essendoci più scopini che puliscono accuratamente gli spazi pubblici, ma genera anche inquinamento per il fatto che quel rifiuto, ben presto, arriva nei canali di fogna nel sottosuolo e, perfino, in mare causando la contaminazione anche del territorio marittimo. E’ dato per certo che gli scarti di sigaretta costituiscano il materiale più inquinante oltre a essere il rifiuto più presente, rappresentando una percentuale piuttosto alta dell’immondizia in totale.
Non è un caso, dunque, che, da una decina d’anni, disfarsi di cicche per strada è considerato reato, grazie alla legge n. 221 del 2015, che prevede multe per chi abbandona rifiuti piccoli, come le sigarette finite: le sanzioni vanno da 30 a 150 Euro, che diventano 300 Euro per i mozziconi.
Ed è in vigore, almeno sulla carta, perfino, una Ordinanza del Sindaco Depalma del luglio 2016 che vieta in assoluto la dispersione per strada di mozziconi. Ed anzi impone a ogni esercente di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande d’installare nei pressi dei loro locali appositi contenitori posacenere e di averne cura per tutto quanto necessita allo smaltimento di quel particolare rifiuto.
Sta di fatto che, in strada, di bidoni pattumiera per contenere i rifiuti delle attività commerciali ce n’è una selva incalcolabile e sono, per la maggior parte, tutti esclusivi, nel senso che ogni gestore/esercente e, perfino, i circoli ricreativi, si sono attrezzati di più bidoni carrellabili, allocati in aree pubbliche, a loro piacimento. Per contro non se ne vede neppure un elemento che funzioni come posacenere per raccogliere gli scarti di sigarette degli avventori dei locali o dei passanti in genere.
Ho ritenuto utile allegare l’Ordinanza, diramata da Depalma, per segnalare non solo la totale inosservanza del divieto in questione ma, in modo particolare, l’assoluta mancanza di controlli per evitare che si commettano simili infrazioni che, come è ben specificato dal Sindaco, nella premessa stessa della sua disposizione, provocano danni all’habitat cittadino.
A ben considerare poi non trasgrediscono l’Ordinanza sindacale i soli gestori di attività commerciali ed esercenti vari ma lo stesso Ente comunale che aveva deciso, a suo tempo, di impiantare, in diverse dislocazioni del territorio comunale, adeguati contenitori per il deposito e conseguente smaltimento dei mozziconi di sigarette. Di dette installazioni funzionali alla raccolta delle cicche se ne vedono solo due in siti piuttosto vigilati: all’ingresso del Palazzo di Città e a quello del Comando della Polizia Urbana.
Naturalmente i due esemplari sono del tutto inutilizzati per lo scopo cui erano stati installati, ma fungono, di volta in volta, da contenitori di immondizia. Basta osservare in che stato si trova l’impianto all’ingresso del Municipio per immaginare il quadro deficitario del nostro stile di vita e, dunque, i limiti della nostra cultura civica. Ritengo, tuttavia, che riveli soprattutto l’incapacità dell’Autorità pubblica a dare concreta attuazione a un dispositivo di legge dettato dalla necessità di contrastare effetti nocivi alla salute umana.
Che altro aggiungere a una tale situazione, purtroppo non percepita, di scarso decoro ambientale se non chiamare in causa anche gli attuali decisori politici che si fanno spesso vanto nel rappresentare il borgo costiero dalle straordinarie vedute paesaggistiche? Non sarà forse utile ricercare una soluzione perché l’Ordinanza, disposta dal Sindaco Depalma, in attuazione di una precisa legge nazionale, venga fatta rispettare in tutte le sue parti, nel tentativo di contenere questa comune grave violazione che, certo, non è segno di un dignitoso indice di civiltà?
Giuseppe Maldarella
C O M U N E DI G I O V I N A Z Z O
Città Metropolitana di Bari
Ordinanza n. 28
Prot. n. 14986 Giovinazzo, 5 luglio 2016
IL SINDACO
PREMESSO
− che il Comune di Giovinazzo è da tempo impegnato a favore dell’ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell’immagine e del decoro della città;
− che è interesse dell’Amministrazione far fronte al fenomeno delle strade sporche di mozziconi di sigaretta che, oltre a far emergere un senso di trascuratezza e sporcizia, nondimeno provoca danni alla salute in quanto, come dimostrato da recenti studi, dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il polonio 2010, composti organici volatili, gas tossici, catrame e condensato e acetato di cellulosa, ecc.;
CONSIDERATO che è necessario limitare, per quanto possibile, gli effetti nocivi causati dall’abbandono delle cicche di sigarette per le strade ed il relativo danno ambientale e sociale;
DATO ATTO che la prima ed efficace azione contro tale problematica è quella di far posizionare, davanti alle diverse tipologie di attività commerciali e nei punti di intenso traffico pedonale, dei posacenere contenenti sabbia al fine di portare l’utenza al pieno utilizzo degli stessi evitando l’incontrollato abbandono delle cicche sulle strade;
RILEVATA la necessità di sanzionare i comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica e vivibilità urbana quali l’abbandono per terra di mozziconi di sigarette;
RITENUTO dover adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno, trattandosi di misura per l’igiene e la salute pubblica;
ATTESA la competenza del Sindaco di emanare specifiche ordinanze in materia di igiene e sanità;
VISTI gli artt. 7-bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 norme in materia di depenalizzazione;
ORDINA
- E’ vietato, negli spazi pubblici od aperti al pubblico di tutto il territorio urbano comunale, gettare mozziconi di sigarette (cicche) sui marciapiedi, sulle pubbliche vie e piazze, nei giardini e parchi aperti al pubblico, sugli spazi privati confinanti agli spazi pubblici che siano di accesso ad abitazioni private e ad esercizi pubblici.
- A tutti i titolari delle attività commerciali alimentari e non alimentari che operano nel territorio comunale, è fatto obbligo di dotarsi, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di adeguati posacenere con sabbia, da collocare esternamente a ciascun accesso durante gli orari di apertura al pubblico.
- Nelle zone circostanti il palazzo municipale e la cala porto sono posizionati posacenere a cura e spese dell’Ente, con obbligo a chiunque di farne uso evitando di lasciare rifiuti sul suolo pubblico.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis, D. Lgs. 18/08//2000, n. 267 e con i criteri di cui all’art. 16, Legge 24/11/1981, n. 689, si procederà ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo dell’affissione all’Albo pretorio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente e mediante pubblici manifesti. Al fine di consentire alla cittadinanza, compresi gli esercenti interessati, di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data del manifesto pubblico, periodo durante il quale i trasgressori saranno informati sul contenuto del provvedimento con l’obbligo di cessare immediatamente i comportamenti vietati.
La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza per gli aspetti sanzionatori.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro i termini di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale.
Il Sindaco
Tommaso Depalma