Coronavirus: come annullare le prenotazioni

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La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Come tutti i lettori ben sanno, i giorni che stiamo vivendo sono, purtroppo,dominati dalla paura cagionata dal rischio epidemia dal COVID 19, ribattezzato come nuovo coronavirus. Tra i provvedimenti straordinari emanati, ai diversi livelli, dalle istituzioni ed i timori per la diffusione ed il decorso della misteriosa e pericolosa malattia, è certo che il nuovo virus abbia stravolto le abitudini quotidiane di ciascuno di noi, giungendo addirittura all’isolamento completo delle zone in cui si sono registrati i focolai epidemici. In disparte delle questioni meramente sanitarie che necessariamente sottendono alla questione, vogliamo dedicare l’appuntamento odierno ai risvolti prettamente legali che un tale sconvolgimento sta inevitabilmente cagionando. In particolare,cosa si può fare nel caso in cui si siano prenotati dei viaggi proprio per le destinazioni in cui maggiore è il rischio di contagio? E’ possibile disdire con il rimborso di quanto anticipato e senza conseguenze economiche?

Occorrerà premettere che una norma generale del nostro ordinamento consente di risolvere, ovvero sciogliere il contratto in tutti i casi in cui si verifichi una impossibilità sopravvenuta. Segnatamente, ai sensi dell’art. 1256, comma 1, del Codice Civile, “l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Difatti, sebbene ogni contrantesia normalmente tenuto a dare esecuzione puntuale alla propria prestazione, tale vincolo verrà meno nei casi in cui sorga una impossibilità sopravvenuta, ovvero una causa di forza maggiore che, in assenza di colpa delle parti,renda comunque impossibile adempiere alla prestazione.

Ciò premesso, è ben possibile ritenere sussistente tale impossibilità sopravvenuta nell’ipotesi della diffusione del coronavirus. Nell’interpretare la norma citata, la Suprema Corte di Cassazione ha già, difatti, specificato che una epidemia può certamente configurare una causa di forza maggiore idonea alla risoluzione di un contratto di viaggio, giacché, in tal caso, “l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del” viaggiatore, costituisce “autonoma causa di estinzione dell’obbligazione” (Cass. 16315/2017).

Cosa accade, una volta sciolto il vincolo contrattuale? Quale l’effetto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta? L’art.1463 del Codice Civile statuisce, al riguardo, che “nei contratti con prestazioni corrispettivi, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”. In parole più semplici, una volta venuta meno una prestazione, divenuta impossibile, non sarà più dovuta neanche l’altra, con effetto liberatorio per entrambi i contraenti. Ciascuna parte sarà liberata dai propri obblighi contrattuali, con obbligo di restituire tutte le sommegià eventualmente versate.

Nell’ipotesi specifica della prenotazione di un viaggio nelle zone oggi colpite dall’epidemia, sarà, dunque, possibile chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, richiedendo, contestualmente, la restituzione di quanto sia stato già versato. Sarà, però, opportuno, in via preliminare, verificare con attenzione cosa è previsto nel singolo contratto. Data la delicatezza ela complessità del tema, si consiglia, in ogni caso, diaffidare la questione ad un legale speciale che sappia formulare fin dall’inizio nel modo più efficacele opportune richieste.

Michele Ragone
Avvocato
avv.ragone@gmail.com

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