IL COMUNE NON HA MODO DI DENEGARE L’AUTORIZZAZIONE A UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA ZONA ASI DI GIOVINAZZO

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L’azione dell’attuale amministrazione comunale decisa a contrastare l’installazione di pannelli solari non ha retto di fronte alle valutazioni tecnico-normative prodotte dal Consiglio di Stato che, con sentenza definitiva, pubblicata il 5 agosto scorso, ha ritenuto le ragioni alla base di tale contrarietà puramente astratte e avulse dalla valenza funzionale dell’opera da insediarsi in area ASI, e per cui era stata richiesta al Comune la certificazione di compatibilità paesaggistica.

In tutti questi anni, infatti, la richiesta di due specializzate società del settore ad impiantare pannelli solari per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su quel territorio di Giovinazzo, incluso nel piano ASI di Bari, è stata dal Comune avversata con una serie di artifici procedurali e di specifiche considerazioni interpretative del dettato regionale per la tutela naturalistica, secondo le direttive del PPTR della Regione.

Il progetto per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia di potenza, inferiore di poco ai 10.000 kwp, fu presentato alla Direzione Tecnica del Comune per ottenere il previsto titolo autorizzativo, sin dall’agosto del 2022, essendo stata individuata la sua allocazione nella parte della Zona ASI che si estende fin nell’agro di Giovinazzo. Non condividendo un intervento di tal genere, ancorché progettato in un’area da ritenersi idonea per essere stata pianificata a scopo industriale, l’Amministrazione, dapprima, ritenne opportuno dichiarare, a mezzo formale nota del 16 dicembre 2022, la sospensione del procedimento autorizzativo al fine di procrastinarne ogni decisione nel merito. Motivava tali ripetuti rinvii decisionali con la necessità di dover espletare consultazioni con gli altri Enti e Autorità pubbliche, anch’essi implicati nella attività istruttoria del provvedimento autorizzativo (PAS).

Successivamente, pressata, a norma di legge, dalle società a dare riscontro alla loro richiesta, solo a marzo del 2023, formalizzò il diniego a collocare i pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli nell’ambito del comparto industriale ASI.

Il rifiuto veniva argomentato con il fatto che il progetto non risultava essere conforme agli indirizzi ed alle direttive imposte dalle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione, secondo quanto tecnicamente richiamato, in proposito, dalla Sezione regionale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riportate in apposita nota del 24.02.2023 a firma del Dirigente di quella Sezione.

E, dunque, non è mancato il ricorso al TAR da parte delle società richiedenti che impugnarono interamente la decisione del rifiuto dell’autorizzazione e di ogni atto propedeutico alla stessa.

Sta di fatto che il TAR con sentenza n. 891/2024 respinse in toto il ricorso delle appellanti, avendo accertato, si legge in sentenza, tanto la legittimità della sospensione del procedimento da parte del Comune, quant’anche la congruità delle motivazioni addotte a giustificazione del diniego, come pure la completezza della istruttoria dello stesso. In sostanza il giudicato di prima istanza si esprimeva in una certa sintonia con le osservazioni prodotte dal Comune, aveva perfino recepito il rilievo secondo cui la localizzazione dell’impianto fotovoltaico, pur ricadendo in zona ASI pianificata a scopo industriale, la stessa risultava essere tale solo in previsione di una sua futura tale destinazione, essendo situata in territorio caratterizzato dall’uso agricolo nel tipico contesto della cosiddetta “Piana olivicola del nord barese”.

Le società, insoddisfatte di tale responso giudiziale, a favore del Comune, si videro costrette a impugnarlo. In sede di appello, infatti, hanno voluto insistere con l’eccepire l’infondatezza delle censure della controparte circa le loro valutazioni di evidente difetto di istruttoria del provvedimento a loro danno e, al tempo stesso, delle inadeguate motivazioni prodotte dal Comune alla base del diniego.

Si è così giunti alla conclusione della controversia con la sentenza del Consiglio di Stato n.1491 del 5 agosto scorso che, accogliendo le supposizioni delle società appellanti, secondo cui il TAR avrebbe commesso errori di fatto e di diritto nell’emettere il suo giudizio, ha ribaltato la decisione di primo grado. Tant’è che il Collegio ha, perfino, annullato ogni atto endoprocedimentale acquisito dal Comune come pure lo stesso provvedimento di rifiuto dell’autorizzazione e ha condannato l’Ente soccombente a rifondere le spese di giudizio nei confronti delle società appellanti.

In sintesi ecco quanto ha deciso il Collegio di Villa Spada:

-Innanzi tutto ha ravvisato che l’area dell’ASI, prescelta per l’installazione del fotovoltaico, non solo non può considerarsi inidonea per il progetto in questione e che la stessa non è oggetto di alcun vincolo paesaggistico come diversamente ritenuto dal TAR, per il fatto che risulta ricompresa tra gli “ulteriori contesti” di cui si fa cenno all’art. 143 del Codice dei Beni Culturali -D.lgs. n.42/2004-, e cioè di quegli ambiti territoriali che possono essere sottoposti a ulteriori misure di salvaguardia.

-Inoltre, fa presente che tale insediamento trova fondatezza in un copioso articolato normativo di disciplina nazionale e sovranazionale che prevede la prevalenza dell’interesse alla diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto ad altri interessi antagonisti, quali quelli rappresentati dal Comune riguardo alla tutela paesaggistica. E tanto avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, intenzionata a denegare il provvedimento, a motivare in modo più sostanziale la sua decisione di rifiuto dell’autorizzazione e non limitarsi a insistere sull’incompatibilità dell’impianto con la concreta destinazione d’uso dell’area e con la prescrizione d’uso poste dal piano paesaggistico regionale.

Insomma in un quadro di comparazione di interessi pubblici contrapposti, cioè quello concretizzantesi nell’azione finalizzata a intensificare il più possibile la diffusione delle fonti rinnovabili e quello localistico della salvaguardia dell’ambiente e paesaggio, ancorché ambedue di rilievo costituzionale, non può che avere preminenza il primo. Sussistendo, appunto, l’obiettivo vincolante, imposto a livello nazionale, di accelerare il percorso di decarbonizzazione mediante una forte riduzione di emissione di gas ed effetto serra. E tanto in forza dei molteplici provvedimenti legislativi in materia e degli accordi a livello europeo che vincolano gli Stati a conseguire determinati livelli di energia green. Così come previsto da un ormai diffuso ordine di normazione e, comunque, anche in adesione ad una sorta di giurisprudenza amministrativa consolidatasi in questi ultimi anni

Sicché, in linea di principio normativo il Consiglio di Stato ha inteso richiamare il Comune perché, nel pronunciamento circa il rilascio del provvedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico in area ASI non avrebbe potuto esimersi dal valutare tutte le circostanze incidenti con la decisione, dovendo fare una concreta comparazione degli opposti interessi nella consapevolezza che l’indirizzo cui avrebbe dovuto ispirarsi sarebbe dovuto essere quello di far valere la preferenza alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia alternativa.

Per concludere, in definitiva, le società, forti della decisione del Consiglio di Stato, a tutto loro favore, potranno ripresentare il progetto e ottenere, dietro relativa richiesta il rilascio del previsto provvedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio del fotovoltaico in Zona ASI. Dal canto suo l’Amministrazione non potrà rifiutarlo, a meno che non sia in grado di produrre eccezionali fattori ostativi che portino a configurare realisticamente e sostanzialmente un giudizio di incompatibilità paesaggistica, attraverso prove evidenti e concrete che l’impianto abbia a presentare effetti negativi significativi sull’ambiente e sul paesaggio.

Giuseppe Maldarella

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