ALTRO CHE QUIZ IL CONTENZIOSO S.r.l. MINERVINI /COMUNE DI GIOVINAZZO PER L’AVVIO DEL PIANO ABITATIVO C 3.3 IN ZONA “CASTELLO” DEL PRGC

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Non credo ci sia mai stato un contenzioso, così lungo e controverso, per un affare edilizio, quale quello del contesto urbanistico “Quartiere Castello” del Piano Regolatore di Giovinazzo e, più specificatamente, per l’edificabilità dell’impianto C3.3, ad iniziativa della Immobiliare Minervini S.r.l., proprietaria dei terreni del comparto in discusione. Per il lettore che volesse avere una ricognizione circostanziata, ancorchè sommaria, dell’interminabile vertenza giudiziaria, suggerirei di consultare il mio precedente scritto dal titolo: -“Quartiere Castello” nella zona di espansione C3 del Piano Regolatore di Giovinazzo”-, pubblicato, il 26.04.2023, a illustrazione  della sentenza n.619/2023, decisa dal TAR Puglia il 12.01.2023.

Infatti, con quell’ultima risoluzione, il giudice amministrativo, di primo grado, aveva accolto il ricorso della S.r.l. Minervini, limitatamente a quella parte in cui chiedeva il riconosciuto del suo diritto ad avere dall’Amministrazione civica un riscontro alla diffida, prodotta già in data 31 maggio 2022, perché fosse affermato il perdurare dell’efficacia del suo piano costruttivo in Zona C3, a suo tempo approvato con Delibera di C.C. n.6 del 18 febbraio 2009.

E, quella pretesa l’impresa Minervini poteva permettersi di azionarla, in forza del verdetto n.6812 del 4.11.2020 del Consiglio di Stato che aveva annullato, solo nei suoi confronti, la Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 17.03.2015, mediante la quale l’Amministrazione decise il ritiro definitivo, in via di autotutela, della Delibera consiliare n.6 del 18.02.2009, che aveva approvato il Piano Particolareggiato della Zona C3 del PRGC.

Giova anche evidenziare che, già precedentemente, giusto due anni prima, con altra delibera consiliare, la n.16 del 26.03.2013, su iniziativa dell’Assessore all’Urbanistica dell’epoca, Ing. Raffaele Sannicandro, si era addivenuti a dichiarare la sospensione amministrativa del Piano Particolareggiato medesimo, allo scopo di neutralizzare qualsiasi richiesta di concessione edilizia in quell’area di espansione urbana, previsionata dal PRGC.

Malgrado l’inequivocabile dispositivo del Consiglio di Stato, n.6812/2020, l’Amministrazione non si è, giammai, attivata, con apposito procedimento, per corrispondere alla puntuale istanza di reviviscenza dell’impianto abitativo della società Minervini che ne aveva piu volte fatto richiesta, fino alla formalizzazione dell’atto di costituzione in mora, in data 31.05.2022.

Di fatto, l’Ente civico ha tenuto una sistematica e perdurante inerzia alla diffida della società Minervini senza darne mai ragione, violando così il principio di buona amministrazione.

Ed anzi, contravvenendo al dettato della sopra richiamata sentenza del TAR n.619/2023 con cui è ribadito che l’impresa Minervini ha diritto ad avere una risposta alla messa in mora del 31 maggio 2022, sia in merito alla procedibiltà del suo Piano costruttivo C3.3, come pure sulla sua attuale compatibilità con diversi indirizzi urbanistici nel frattempo delineatosi, il Dott. Sollecito, sul solco del suo predecessore, ha ravvisato, perfino, di doverla impugnare davanti al Collegio di secondo grado.

Per la qual cosa, torno qui a disquisire di questa contorta vertenzialità, proprio alla luce dell’ennesima, recentissima, decisione del Consiglio di Stato, in data 1 febbraio 2024, con la quale è stato respinto, in toto, l’appello del Comune. Anche in sede giudiziaria, infatti, la difesa del Comune appellante, ha sostenuto, insistentemente, al di là di ogni altra argomentazione, che l’Ente non può essere obbligato a provvedere alla diffida della controparte privata del 31 maggio 2022, dal momento che sono intervenute modifiche agli indici di fabbricabilità nella Zona C3 del PRG, introdotte con il PUG (il nuovo Piano Urbanistico cittadino). Conseguentemente sarebbe decaduto il Piano Particolareggiato C3, peraltro, non più valido anche per l’intervenuta scadenza del termine di 10 anni di validità (art. 16, c.5, della L n.1150/1942).

In sostanza, a parte altre censure a corredo dell’impugnativa, la difesa del Comune ha tenuto a motivare il comportamento renitente dell’Ente  con il fatto che, nelle more della pubblicazione della sentenza appellata, il Consiglio Comunale, con propria Delibera n.16 del 28 marzo 2023, ha adottato il PUG. Per cui ha eccepito che, in base all’art.13 della legge regionale n.20/2001, l’adozione del PUG determina l’applicazione delle misure di salvaguardia che impongono, per due anni, a decorrere dalla data della sua assunzione, la sospensione di ogni decisione circa  titoli edilizi non conformi alle prescrizioni del PUG medesimo.

Ragion per cui, il Comune, ha sostenuto il suo legale, non avrebbe potuto dare attuazione alla sentenza del TAR, atteso che l’impianto edilizio C3.3 dell’impresa Minervini si pone in contrasto con la visione pianificatoria del PUG che, per la Zona C3, ha prospettato una capacità edificatoria di gran lunga inferiore a quella validata con il Piano Particolareggiato.

Il Collegio, tuttavia, ha rilevato infondato il ricorso in appello e lo ha rigettato, sotto ogni profilo, con la decisione in data 9 novembre 2023, mediante la quale ha anche attestato la corretta valutazione del giudice di primo grado nell’esplicazione del suo giudizio in sentenza n. 619/2023 del 12.01.2023, poi impugnata dal Comune.

In sintesi ha inteso, implicitamente, riaffermare che l’Amministrazione non poteva esimersi dal provvedere all’istanza della impresa Minervini, non avendo la stessa alcuna facoltà di non attivarsi su quanto imposto dal giudice di primo grado che, peraltro, si era già espresso sulla procedibilità del Piano abitativo della Minervini. E questo sempre per il fatto che l’impianto edilizio C3.3 della Minervini non è stato, giammai, colpito dall’effetto invalidante della Delibera consiliare n. 7/2015 che aveva annullato, definitivamente, l’intero Piano di espansione del Quartiere Castello e che, per l’appunto, aveva portato a vanificare ogni aspettativa edificatoria dei proprietari di suoli in quella Zona di ampliamento del previgente PRGC.

Dunque, a nulla è valsa l’asserzione difensiva del Comune secondo cui, con l’avvenuta adozione del PUG, mediante la delibera consiliare n.16/2023, non ha avuto più modo di dare riscontro alla diffida della S.r.l. Minervini, secondo quanto imposto dal TAR con la sua risoluzione ultima, n.619/2023, portata a decisione il  12 gennaio 2023.

Al riguardo il Collegio ha chiaramente affermato che il PUG non puo avere alcuna incidenza con la sentenza di primo grado appellata, in quanto adottato successivamente alla decisione del TAR.

Aggiunge, però, anche qualcosa di estremamente importante. E cioè che: ai fini della applicazione delle norme di salvaguardia di cui all’art. 13 della L.R. n.20/2001 il Comune non può  limitarsi a fare una generica affermazione, ma è tenuto a esperire una apposita verifica procedimentale di compatibilità del Piano Particolareggiato C3.3 con le prescrizioni dettate dal PUG, al momento solo assunto dall’Assise civica.

Ne consegue che il Comune ha perdurato in un contegno di inerzia, a fronte di quanto legittimemente richiesto dalla Impresa Minervini con formale atto di diffida del 31 maggio 2022,  e non ottemperando a un dispositivo di ordine giurisdizionale.

Non si può, infine, neppure fare a meno di rilevare, che qualunque azione procedimentale l’Amministrazione intenda intraprendere sul punto in contestazione, non può essere dell’organo esecutivo perché, trattandosi di materia attinente a un piano urbanistico, ogni decisione resta in capo al Consiglio Comunale, cui spetta specifica competenza, a norma dell’art. 42, c.2, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL).

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