“QUARTIERE CASTELLO” NELL’EX ZONA DI ESPANSIONE C3 DEL PIANO REGOLATORE DI GIOVINAZZO

NON CESSA IL PING PONG GIUDIZIARIO, PER LA REVIVISCENZA DEL COMPARTO EDILIZIO C3.3, TRA LA S.r.l. MINERVINI, PROMOTRICE DELL’IMPIANTO, E IL COMUNE, RESISTENTE ALLA SUA ATTIVAZIONE.

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L’ennesima recente pronuncia della giustizia amministrativa (sentenza del TAR n. 619/2023 del 12.04.2023) ci riporta all’attenzione l’ultradecennale controversia tra la Minervini S.r.l. e il Comune, riguardo alla pretesa della società immobiliare ad ottenere il via per l’attivazione del nuovo impianto urbanistico in Zona C3.3 del PRGC di cui al Piano Particolareggiato, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.6 del 18.02.2009.

La vicenda di che trattasi si presenta di notevole rilievo non già per i connessi riflessi economici, che si presume essere di una certa consistenza, data l’entità del programma costruttivo, tuttora sub iudice, quanto per quel che concerne le alterne vicissitudini giudiziarie che l’hanno contraddistinta  durante tutti questi anni. Infatti, con l’avvento di Depalma a Sindaco, nonostante l’approvazione del Piano Particolareggiato dell’area e gli adempimenti prodromici messi in atto per l’attuazione del comparto edificatorio “Quartiere Castello”, la Maglia C3, posta a monte del tracciato ferroviario, fu messa in discussione in vista di una non chiara visione politica del nuovo governo cittadino, in punto di discontinuità con la precedente gestione Natalicchio. E, nella circostanza, in vista di un manifestato diverso programma urbanistico, l’Assessorato “Governo del Territorio”, cui era delegato l’ing. Raffaele Sannicandro, ebbe a rilevare l’inadeguatezza del progetto espansivo, prefigurato nella Zona C3, per le sopraggiunte disposizioni legislative circa il processo VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui al D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e alla variata perimetrazione di pericolosità idraulica di Giovinazzo (Delibera del Comitato dell’AdB, n.5 dell’08.02.2011), oltre che per la necessità di dover adeguare l’azione edilizia locale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (introdotto con DGR n.176 del 16.02.2015).

Per cui, lo sviluppo abitativo all’interno della maglia C3 del PRGC, dapprima, venne sospeso con la Delibera del Consiglio n. 16 del 26.03.2013 e, in seguito, del tutto bloccato con successiva Delibera consiliare n.7 del 17.03.2015 che ne impedì ogni intervento edilizio.

A contrastare la sopravvenuta scelta dell’Amministrazione Depalma di archiviare il piano edilizio della C3, diverse furono le vertenze legali intraprese dei proprietari dei suoli contro il Comune, allo scopo di veder riaffermare giudizialmente il diritto all’edificazione dei propri terreni. Sta di fatto che le ragioni specifiche d’incolumità pubblica e di tutela ambientale e paesaggistica, addotte dal Comune a giustificazione del ritiro della pianificazione della Zona C3, hanno avuto prevalenza sull’interesse privato a costruire in quella maglia. Sicchè a nulla valse appellarsi al TAR, giacchè il giudice amministrativo ritenne di dover considerare preminente, a fronte del petitum dei proprietari ricorrenti, la potestà pianificatoria dell’Amministrazione, concretatasi in una rivisitazione delle prospettive urbanistiche, derivanti dalle variate condizioni socio-economiche cittadine e dall’analisi dei dati demografici registratisi nel corso della vigenza del PRGC. Peraltro, i proprietari ricorrenti non hanno, giammai, potuto dimostrare di essere in possesso di titoli abilitativi a costruire in quell’area, nonostante fosse stato approvato il Piano Particolareggiato con la Delibera n.6/2009.

Migliore sorte, invece, ebbe, da subito, l’impugnativa messa in atto dall’Impresa Minervini, anch’essa proprietaria di un ampio appezzamento di terreno ricadente nella zona e, al tempo stesso, artefice del Comparto edilizio C3.3. Le tante azioni legali, prodotte a più riprese, si sono risolte, per lo più, con il riconoscimento, nei suoi riguardi, dell’annullamento giudiziario, non solo della Delibera di Consiglio comunale n.16 del 26.03.2013 che aveva sospeso il Piano Particolareggiato ma anche della Delibera consiliare n.7 del 17.03.2015, quella della definitiva cessazione, in via di autotutela, della edificabilità della Maglia “Castello” e, quindi, dell’impianto C3.3, cui è promotrice la S.r.l. Minervini.

Nello specifico, il Consiglio di Stato, cui si era rivolto il Comune per veder legittimato il suo intento di rendere impraticabile il Piano di Zona C3, con una delle sue ultime sentenze, la n.6812 del 04.11.2020, ha statuito che la società Minervini ha un interesse qualificato e differenziato da quello degli altri proprietari dei suoli, che, comunque, è stato leso dal Comune. Tant’è che, è stato, ripetutamente, chiarito, che non può valere nei suoi riguardi la decisione del Comune di annullamento del provvedimento di dismissione dell’edificabilità della Maglia C3 e, in particolare, del comparto C3.3.

In altri termini anche il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inefficacia degli atti comunali intesi a non dar seguito all’attivazione della Zona C3 e, particolarmente, il dispositivo dell’ultima Delibera n. 7/2015, nei confronti della Minervini. Tanto veniva motivato col fatto che, nel corso della procedura di annullamento del Piano medesimo, il Comune, in violazione a quanto previsto dalla legge n.241/1990, non rese partecipe l’interessata impresa del procedimento in atto perché potesse esplicitare le sue riserve e eccezioni a tale nuova determinazione dell’Amministrazione.

Sarebbero state negate così alla S.r.l. Minervini le garanzie partecipative riservate al privato cittadino nei procedimenti concernenti la programmazione e la pianificazione del governo del territorio. La società, infatti, in quanto proprietaria di gran parte dell’immobile in contesto e responsabile del comparto edilizio C3.3, destinataria già di un atto di approvazione del piano è stata privata del diritto di esprimere le sue osservazioni contrarie all’assunzione della Delibera comunale di annullamento del Piano Particolareggiato, in vista della conservazione delle aspettative di fabbricabilità in precedenza riconosciute.

Tant’è che la S.r.l. Minervini, avvalendosi di tale asserzione, ha provveduto a sollecitare il Comune a disporre le operazioni di avvio del procedimento di attivazione del comparto edilizio C3.3, ritenendo confermato il perdurare della validità e dell’efficacia, solo nei suoi riguardi, del Piano Particolareggiato approvato oltre 13 anni fa. Sollecitazioni cui il Comune non ha mai dato seguito e, di recente, neppure alla diffida di costituzione in mora, datata 31 maggio 2022, a fronte della cui inottemperanza, l’impresa Minervini si è rivolta, ancora una volta, al TAR.

La sentenza di cui si ha a fare qui menzione è, appunto, l’ultima in ordine di tempo, la n. 619 del 12.04.2023, e si esprime su quanto richiesto dalla Minervini  e cioè che l’attuale Amministrazione, a guida del dott. Sollecito, venga indotta a dar seguito alle previsioni del Piano Particolareggiato di cui alla Delibera consiliare n.6 del 18.02.2009 e, conseguentemente, al varo procedurale per l’attivazione dell’impianto costruttivo C3.3. Un pronunciamento questo che definisce con puntualità i contorni giuridici della controversia, senza, però, essere risolutorio dell’annosa questione.

Già, perché il TAR, rifacendosi al responso della IV Sezione del Consiglio di Stato, n. 2058/2022 del 22 marzo 2022, ribadisce il diritto della S.r.l. Minervini, ad avere una risposta dall’Amministrazione, a riscontro della messa in mora in data 31 maggio 2022, sia in merito al perdurare della valenza del piano costruttivo della Zona C3, risalente al 2009, sia della sua compatibilità con le attuali scelte del governo del territorio che il Comune ha asunto, nel frattempo, esercitando la sua discrezionale potestà di pianificazione urbanistica.

Esclude, tuttavia, in maniera assoluta, di dover imporre al Comune l’obbligo a provvedere al rilascio dei provvedimenti necessari, in termini di legge, per dare concretezza al consorzio edilizio per la fabbricazione del “Quartiere Castello” con l’unità d’intervento C3.3, come preteso sostanzialmente dall’Impresa ricorrente. In altri termini il Collegio ritiene che, nel merito cui si configura il contesto processuale, pur censurando il contegno inerte del Comune, in netto contrasto con il principio di buona amministrazione, non si è consumata interamente la potestà discrezionale dell’Ente civico circa la sorte della Zona C3 e, quindi, la possibilità di decidere realisticamente riguardo all’attivazione o meno del Piano Particolareggiato di detta Maglia C3.

Dunque, in sostanza, per effetto tale ultima pronuncia, il Comune è facoltato a ripetere gli adempimenti istruttori di spettanza, finalizzati alla definizione urbanistica della Zona C3, da compiersi, comunque, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge n.241/1990 nei confronti dell’Impresa Minervini, interessata, da sempre, a conseguire una soluzione satisfattiva delle sue prerogative.

Quanto possa rivelarsi utile questo dispositivo giudiziale per l’Impresa Minervini circa il suo intento a costruire il “Quartiere Castello” è facilmente intuibile da questa pur sintetica esposizione. Né pare possa corrispondere alle attese dell’impresa ricorrente l’obbligo, imposto dal collegio giudicante al Comune, perché entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza medesima abbia a pronunciarsi sull’istanza formulata in data 31 maggio 2022.

E, infatti, contestualmente al prodursi di tale decisone del TAR, è intervenuta l’adozione, da parte del Consiglio Comuunle, del PUG, la nuova impostazione programmatica dell’assetto urbanistico cittadino che non considera la Maglia C3 dell’ancor vigente Piano Regolatore Comunale, prevalentemente, funzionalizzata allo sviluppo urbanistico di tipo residenziale, stante gli indici di fabbricabilità che la caratterizzano.

Sicuramente anche l’attuale Amministazione, guidata dal dott. Sollecito, non si terrà impegnata ad abbandonare la condotta inerte, a lungo praticata, anche nella considerazione che la risposta, cui è obbligata giudizialmente a dare all’impresa Minervini, è in essere nel dispositivo della deliberazione, n.16/2023, di adozione del PUG che, per la Zona in questione, contiene previsioni urbanistiche con indicazioni di fabbricabilità diverse da quelle del PRGC. Per contro, null’altro pare si possa esperire per contrastare il procastinarsi del comportamento omissivo del Comune in merito alla specifica controversia. Dunque, all’impresa Minervini non rimane che eccepire la visione pianificatoria del PUG che esclude dal novero delle aree di sviluppo urbanistico la maglia della C3 per la sua nuova tipizzazione edilizia, non certo piu vocata a espansione abitativo-residenziale, come dal PRGC.

Giuseppe Maldarella

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