I DEHORS, UN CRUCCIO ANCHE PER IL SINDACO SOLLECITO

La misura interdettiva inflitta a un esercente per occupazione senza titolo di area pubblica, non è indice di salvaguardia degli ambienti urbani e paesaggistici

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Anche il dott. Sollecito, in qualità di Sindaco, si è visto costretto, come il suo predecessore, a comminare, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, quella di interruzione dell’attività di ristorazione a un gestore del posto, già contravvenzionato, per aver occupato senza titolo il suolo pubblico dinanzi al suo esercizio. Naturalmente, l’interdizione, per cinque giorni, della relativa attività commerciale, pronunciata il 12 gennaio scorso, a norma dell’art.3, c.16 della L. 15.07.2009, n. 94, per ragioni di sicurezza pubblica, è passata nell’indifferenza completa di tutti. Nè i mezzi di comunicazione, tanto solleciti a informare l’opinione pubblica, specie su infrazioni attinenti gli esercizi commerciali, hanno ritenuto dover dare una qualche notizia in ordine a una vicenda che, purtroppo, non è per niente isolata, considerate le pregresse analoghe violazioni. Penso che un qualche motivo per ignorare questa circostanza ci possa pur essere, giacché neppure gli Organi di governo hanno dato risalto quando attivano controlli a cura degli agenti della Polizia Locale che elevano contravvenzioni di una certa importanza, come appunto accaduto, anche di recente, durante le festività agostane, stando a quanto pubblicizzato dallo stesso Assessore alle Attività Produttive e allo -Sportello SUAP-. D’altronde, non è che si fa caso a una Ordinanza sindacale che obbliga il titolare di un esercizio di ristorazione di chiudere il suo locale, per il periodo dal 6 al 10 febbraio prossimo, in tempo di bassa stagione per albergatori e ristoratori. Senza dire che trattasi di sanzione, ormai, distante, diversi mesi, da quando furono accertate le violazioni all’art. 21 del Regolamento comunale, e specificatamente nei giorni 7 e 15 agosto dell’anno scorso.

Ben altro riverbero avrebbe avuto la chiusura del ristorante, ancorché di appena cinque giorni, se la restrizione fosse stata inflitta subito dopo la notificazione al gestore delle suddette contravvenzioni e, comunque, appena ricevuta il Sindaco la segnalazione del Comandante della Polizia Municipale, con nota prot. n. 12750 del 16 agosto 2022 e contestuale informativa alla Guardia di Finanza.

Personalmente, invece, sono rimasto sorpreso da questo provvedimento sanzionatorio, ed è per questo che prendo spunto per porre all’attenzione la tanto dibattuta questione delle autorizzazioni a installare dehors e padiglioni che, ormai, sono diventati una caratteristica comune di tutti i ristoranti, bar e ritrovi di beverage. Certamente, quello che mi ha colpito non è lo schema espositivo con la specifica causalità giuridica, né i tanti richiami normativi e giurisprudenziali dell’Ordinanza sindacale, quanto l’ampia introduzione al dettato sanzionatorio. E, infatti, il punto centrale di detta non comune premessa recita: “Ritenuto, pertanto, necessario per questa Amministrazione Comunale dover effettuare una rivalutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico della massima fruizione del suo territorio e l’interesse pubblico al suo ordinato sviluppo economico e sociale nell’ambito di regole poste dalla legge”, e così via.

Che cosa può significare un’affermazione di tale portata, posta a preambolo dell’imposizione della sanzione a tenere chiuso, per cinque giorni, l’esercizio di ristorazione? Un’anomala forma di scusante del Sindaco nei confronti del gestore, non potendo evitare di infliggergli anche detta misura restrittiva, in aggiunta a quella pecuniaria già da lui saldata, a causa delle inequivocabili prove delle violazioni contestategli dai vigili urbani? O potrebbe essere un proclama, sia pure generico, in vista di un impegno di Sollecito a voler riconsiderare in altra prospettiva l’approvazione di allestimenti, temporanei o continuativi, avanti ai locali pubblici? Nel senso che, se queste attrezzature potessero correlarsi alla salvaguardia dello stato delle aree urbane, specie quelle del centro, potrebbero determinare una trasformazione della percezione e fruizione dei luoghi pubblici, incidendo sulla valorizzazione della città e della sua immagine. In tal caso, questo incipit andrebbe percepito come un’impronta “sollecitiana” che mira a disegnare un diverso approccio per la valutazione tecnico-economica e paesaggistica del procedimento amministrativo, promosso per il rilascio delle autorizzazioni a impiantare dehors, pergotende e pedane, su spazi pubblici a diretto contatto con i rispettivi locali commerciali.

Cogliendo, comunque, alla lettera detta asserzione ufficiale dell’autorità sindacale si dovrebbe convenire che, finora, è del tutto mancato un giudizio appropriato circa l’esame e l’approvazione delle richieste di concessioni all’utilizzo di strade, piazze e cortili di uso pubblico a scopi commerciali, ancorché, al presente, siano disposte nella forma di -Provvedimento Unico Autorizzativo- del SUAP, a firma del Dirigente dell’Area “Urbanistica e Gestione del Territorio”.

Sarebbe, veramente, auspicabile che l’intento dell’Amministrazione civica, per quanto prospettato dal dott. Sollecito, si orienti a privilegiare la valorizzazione del territorio cittadino mediante una disciplina delle sue trasformazioni associate ad attività commerciali, perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico erogando servizi, e gli interessi collettivi legati alla possibilità della piena fruibilità delle aree urbane con il superamento delle barriere architettoniche, e con un confacente decoro ambientale.

Questo in linea di principio che, comunque, richiede per una concreta attualizzazione una diversa impostazione del processo decisionale per il rilascio dei Provvedimenti autorizzativi da parte del SUAP e, comunque, di una seria e attenta verifica tecnica dell’impianto da installare e di un  continuo controllo successivo circa l’osservanza delle prescrizioni statuite da detti titoli concessori.

E, in proposito, non si può ignorare che il raggio di applicazione delle sanzioni ex art. 3, c. 16, della legge n. 94/2009 -occupazione abusiva di suolo pubblico a fine di commercio in connessione con l’art. 20, c. 24, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)- non si limita soltanto all’ipotesi di utilizzo di suolo pubblico senza alcun titolo, ma si estende anche alla diversa fattispecie dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio. Intendo dire che è perseguibile alla stessa maniera con l’irrogabilità della sanzione della chiusura dell’esercizio (fino all’adempimento dell’ordine ripristinatorio e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni cinque), l’occupazione che si realizza in una “difformità” rispetto alle prescrizioni dettate dall’autorizzazione rilasciata; cioè l’utilizzazione in eccedenza rispetto alla superficie contemplata nell’atto del SUAP.

E, di fatto, è ricorrente da parte di molti gestori che, in previsione di affluenza di avventori, sistematicamente, allestiscono tavolini, sedute e ombrelloni al di fuori degli spazi regolarmente autorizzati e, di frequente, ingombrano marciapiedi, tratti stradali dedicati a percorsi pedonali e, perfino, stalli di parcheggio pubblico e tratti demaniali sul litorale.

A tale proposito va anche posto in chiaro che l’ambito del suolo pubblico utilizzato a uso ristoro, con qualsiasi tipo di attrezzatura, anche se fuori da una legittima autorizzazione, costituisce un ampliamento della disponibilità ricettiva di ristorazione, in aggiunta a quella della sala interna del locale privato. Per la qual cosa, anche su dette aree esterne all’esercizio, il gestore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e dei clienti medesimi, e assicurare, al tempo stesso, le condizioni igienico sanitarie, previste dalla vigente normativa di settore. E, questa è una clausola che deve essere inclusa tra le condizioni in base alle quali è rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzativo che, convenientemente, andrebbe participato, oltre al Comando di Polizia Urbana, all’Agenzia sanitaria.

E poi è da aggiungere che, in forza del successivo comma 17, sempre dell’art. 3 della L. n.94/2009, trova applicazione la medesima sanzione accessoria di cui al precedente comma 16 anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’esercente non adotti provvedimenti finalizzati al decoro e alla pulizia dello spazio antistante al proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifiuti, specie quando la consumazione dei suoi prodotti avviene fuori dall’area di propria pertinenza. Sono questi gli inconvenienti delle consumazioni che avvengono nei pressi del locale dopo che gli alimenti e le bevande sono stati asportati dagli avventori dalla zona di mescita e di banco dell’esercizio.

Su questo fronte poi l’attuale Amministrazione non può esimersi dal fare una circostanziata disamina e un puntuale approfondimento circa l’indebita utilizzazione da parte degli esercenti, e non solo, di altri spazi pubblici, presso cui sono posizionati, tutti insieme, i cassonetti e i bidoni carrellati per contenere rifiuti, di ogni genere, derivanti dalle proprie lavorazioni e scarti di involucri di prodotti acquistati. Situazione veramente incresciosa per quel che attiene la scarsa salubrità di detti siti che, peraltro, arrecano fastidio a coloro che abitano nel vicinato, anche se schermati da custodie in legno che, alla lunga, a causa delle intemperie, diventano fatiscenti e anche maleodoranti. In certi casi, lo stazionamento fisso di detti contenitori trasforma il luogo in un vero e proprio punto di accumulo indifferenziato di rifiuti con tutto quello che comporta sul piano igienico sanitario, specie quando il deposito dei rifiuti fuori dai contenitori invade il percorso pedonale. Un’obbrobriosa situazione ormai riscontrabile in ogni circoscrizione cittadina e che determina, per di più, un’immagine urbanistica poco edificante.

Per una città che punta ad avere una vocazione turistica, questa indebita ed eccepibile pratica, di occupare, a propria scelta e iniziativa, spazi pubblici per depositare e far sostare fila di diversi bidoni di rifiuti, deve essere contrastata con una regolamentazione appropriata e rispettosa delle esigenze di un conveniente decoro dell’ambiente cittadino e, soprattutto, per un principio di equo trattamento degli amministrati. Non può essere che chi ha interrotto il marciapiede, per fruire di un accesso a raso al proprio immobile, paghi la tassa del passo carraio (art. 22 del Codice della Strada), mentre chi, secondo propria convenienza, fa uso indisturbato di un tratto di marciapiede o, per giunta di strada (art. 22 del Codice della Strada), allo scopo di far sostare sistematicamente una fila di bidoni di rifiuti, debba essere esentato da qualsiasi onere.

Dunque, anche questa deprecabile anomalia, a lungo tacitamente tollerata dalle autorità cittadine, non può che trovare soluzione sempre con il titolo abilitativo rilasciato dal SUAP per l’esercizio di bar e di ristorazione e, in particolar modo, con il Provvedimento Unico di autorizzazione a impiantare dehors, padiglioni e attrezzature varie davanti ai locali ed esercizi pubblici. Un’altra delle clausole di dette autorizzazioni concessionali e/o di agibilità commerciale di un locale pubblico deve essere l’individuazione fisica dell’angolo rifiuti anche all’esterno del locale e l’obbligo della relativa diretta custodia del sito, con l’impegno a rispettare il diario di consegna dei rifiuti stessi in modo convenzionale con l’impresa che assicura il servizio cittadino di ritiro degli stessi.

Per intanto, su richiesta della FIPE (Federazione italiana pubblici esercenti) il consueto Decreto “Milleproroghe” di fine anno (29 decembre 2022) ha prorogato solo fino al 30 giugno 2023, la possibilità in favore dei pubblici esercenti, titolari di concessioni o di autorizzazioni riferite all’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza l’ordinaria preventiva autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi.

Ciò, però, non toglie che il governo cittadino in quest’arco temporale fino a detta scadenza non possa provvedere a normare tutta quanta la intricata materia compresa l’utilizzazione del sito per il deposito dei cassonetti dei rifiuti, rendendo la procedura di richiesta e concessione delle autorizzazioni più snella e facile. E tanto allo scopo di consentire agli stessi operatori economici di investire su dehors e strutture amovibili più congeniali in grado di impattare il meno possibile sull’arredo urbano e svolgere al meglio il proprio lavoro, superando a monte eventuali intoppi burocratici e evitando, al contempo, evidenti fenomeni di abusivismo e possibili trattamenti di favore solo per alcuni.

 Giuseppe Maldarella

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